Articolo 1603 del Codice Civile

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L' art. 1603 del Codice Civile è rubricato “Clausola di scioglimento del contratto in caso di alienazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se si è convenuto che il contratto possa sciogliersi in caso di alienazione della cosa locata, l'acquirente che vuole valersi di tale facoltà deve dare licenza al conduttore rispettando il termine di preavviso stabilito dal secondo comma dell'art. 1596. In tal caso al conduttore licenziato non spetta il risarcimento dei danni, salvo patto contrario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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