Articolo 1604 del Codice Civile

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L' art. 1604 del Codice Civile è rubricato “Vendita della cosa locata con patto di riscatto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il compratore con patto di riscatto non può esercitare la facoltà di licenziare il conduttore fino a che il suo acquisto non sia divenuto irrevocabile con la scadenza del termine fissato per il riscatto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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