Articolo 1608 del Codice Civile

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L' art. 1608 del Codice Civile è rubricato “Garanzie per il pagamento della pigione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nelle locazioni di case non mobiliate l'inquilino può essere licenziato se non fornisce la casa di mobili sufficienti o non presta altre garanzie idonee ad assicurare il pagamento della pigione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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