Articolo 1609 del Codice Civile

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L' art. 1609 del Codice Civile è rubricato “Piccole riparazioni a carico dell'inquilino".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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