Articolo 1612 del Codice Civile

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L' art. 1612 del Codice Civile è rubricato “Recesso convenzionale del locatore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il locatore che si è riservata la facoltà di recedere dal contratto per abitare egli stesso nella casa locata deve dare licenza motivata nel termine stabilito dagli usi locali.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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