Articolo 1613 del Codice Civile

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L' art. 1613 del Codice Civile è rubricato “Facoltà di recesso degli impiegati pubblici".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.

Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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