Articolo 1616 del Codice Civile

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L' art. 1616 del Codice Civile è rubricato “Affitto senza determinazione di tempo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le parti non hanno determinato la durata dell'affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all'altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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