Articolo 1617 del Codice Civile

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L' art. 1617 del Codice Civile è rubricato “Obblighi del locatore".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze, in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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