Articolo 1622 del Codice Civile

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L' art. 1622 del Codice Civile è rubricato “Perdite determinate da riparazioni".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'esecuzione delle riparazioni che sono a carico del locatore determina per l'affittuario una perdita superiore al quinto del reddito annuale o, nel caso di affitto non superiore a un anno, al quinto del reddito complessivo, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto in ragione della diminuzione del reddito oppure, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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