Articolo 1623 del Codice Civile

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L' art. 1623 del Codice Civile è rubricato “Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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