Articolo 1628 del Codice Civile

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L' art. 1628 del Codice Civile è rubricato “Durata minima dell'affitto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l'affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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