Articolo 1629 del Codice Civile

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L' art. 1629 del Codice Civile è rubricato “Fondi destinati al rimboschimento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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