Articolo 1642 del Codice Civile

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L' art. 1642 del Codice Civile è rubricato “Proprietà del bestiame consegnato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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