Articolo 1641 del Codice Civile

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L' art. 1641 del Codice Civile è rubricato “Scorte vive".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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