L' art. 1641 del Codice Civile è rubricato “Scorte vive".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi.
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