Articolo 1657 del Codice Civile

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L' art. 1657 del Codice Civile è rubricato “Determinazione del corrispettivo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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