Articolo 1658 del Codice Civile

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L' art. 1658 del Codice Civile è rubricato “Fornitura della materia".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La materia necessaria a compiere l'opera deve essere fornita dall'appaltatore, se non è diversamente stabilito dalla convenzione o dagli usi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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