Articolo 1671 del Codice Civile

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L' art. 1671 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità dei subappaltatori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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