Articolo 1672 del Codice Civile

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L' art. 1672 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità di esecuzione dell'opera".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione dell'opera è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, il committente deve pagare la parte dell'opera già compiuta, nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l'opera intera.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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