Articolo 1673 del Codice Civile

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L' art. 1673 del Codice Civile è rubricato “Perimento o deterioramento della cosa".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se, per causa non imputabile ad alcuna delle parti, l'opera perisce o è deteriorata prima che sia accettata dal committente o prima che il committente sia in mora a verificarla, il perimento o il deterioramento è a carico dell'appaltatore, qualora questi abbia fornito la materia.

Se la materia è stata fornita in tutto o in parte dal committente, il perimento o il deterioramento dell'opera è a suo carico per quanto riguarda la materia da lui fornita, e per il resto è a carico dell'appaltatore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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