L' art. 1694 del Codice Civile è rubricato “Presunzioni di fortuito".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.
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