Articolo 1694 del Codice Civile

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L' art. 1694 del Codice Civile è rubricato “Presunzioni di fortuito".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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