Articolo 1695 del Codice Civile

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L' art. 1695 del Codice Civile è rubricato “Calo naturale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata.

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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