Articolo 1709 del Codice Civile

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L' art. 1709 del Codice Civile è rubricato “Presunzione di onerosità".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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