Articolo 1710 del Codice Civile

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L' art. 1710 del Codice Civile è rubricato “Diligenza del mandatario".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.

Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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