Articolo 1711 del Codice Civile

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L' art. 1711 del Codice Civile è rubricato “Limiti del mandato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.

Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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