Articolo 1712 del Codice Civile

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L' art. 1712 del Codice Civile è rubricato “Comunicazione dell'eseguito mandato".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato. .



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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