Articolo 1713 del Codice Civile

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L' art. 1713 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di rendiconto".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.

La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o per colpa grave.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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