Articolo 1716 del Codice Civile

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L' art. 1715 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di mandatari".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte.

Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo.

Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido vero il mandante.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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