Articolo 1717 del Codice Civile

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L' art. 1717 del Codice Civile è rubricato “Sostituto del mandatario".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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