Articolo 1734 del Codice Civile

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L' art. 1734 del Codice Civile è rubricato “Revoca della commissione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il committente può revocare l'ordine di concludere l'affare fino a che il commissionario non l'abbia concluso. In tal caso spetta al commissionario una parte della provvigione, che si determina tenendo conto delle spese sostenute e dell'opera prestata.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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