Articolo 1733 del Codice Civile

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L' art. 1733 del Codice Civile è rubricato “Misura della provvigione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La misura della provvigione spettante al commissionario, se non è stabilita dalle parti, si determina secondo gli usi del luogo in cui è compiuto l'affare. In mancanza di usi provvede il giudice secondo equità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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