Articolo 1743 del Codice Civile

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L' art. 1743 del Codice Civile è rubricato “Diritto di esclusiva".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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