L' art. 1744 del Codice Civile è rubricato “Riscossioni".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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L'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
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