Articolo 1745 del Codice Civile

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L' art. 1745 del Codice Civile è rubricato “Rappresentanza dell'agente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso per il tramite dell'agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all'agente.

L'agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell'interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest'ultimo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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