Articolo 1756 del Codice Civile

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L' art. 1756 del Codice Civile è rubricato “Rimborso delle spese".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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