Articolo 1757 del Codice Civile

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L' art. 1757 del Codice Civile è rubricato “Provvigione nei contratti condizionali o invalidi".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione.

Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile o rescindibile, se il mediatore non conosceva la causa d'invalidità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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