Articolo 1758 del Codice Civile

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L' art. 1758 del Codice Civile è rubricato “Pluralità di mediatori".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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