Articolo 1835 del Codice Civile

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L' art. 1835 del Codice Civile è rubricato “Depositi di danaro".

Se la banca rilascia un libretto di deposito a risparmio, i versamenti e i prelevamenti si devono annotare sul libretto.

Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.

È nullo ogni patto contrario.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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