Articolo 1836 del Codice Civile

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L' art. 1836 del Codice Civile è rubricato “Legittimazione del possessore".

Se il libretto di deposito è pagabile al portatore, la banca che senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del possessore è liberata, anche se questi non è il depositante.

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il libretto di deposito pagabile al portatore sia intestato al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnato.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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