Articolo 1846 del Codice Civile

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L' art. 1846 del Codice Civile è rubricato “Disponibilità delle cose date in pegno".

Nell'anticipazione bancaria su pegno di titoli o di merci, la banca non può disporre delle cose ricevute in pegno, se ha rilasciato un documento nel quale le cose stesse sono individuate. Il patto contrario deve essere provato per iscritto.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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