Articolo 1847 del Codice Civile

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L' art. 1847 del Codice Civile è rubricato “Assicurazione delle merci".

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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