Articolo 1848 del Codice Civile

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L' art. 1848 del Codice Civile è rubricato “Spese di custodia".

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilità.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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