Articolo 1849 del Codice Civile

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L' art. 1849 del Codice Civile è rubricato “Ritiro dei titoli o delle merci".

Il contraente, anche prima della scadenza del contratto, può ritirare in parte i titoli o le merci dati in pegno, previo rimborso proporzionale delle somme anticipate e delle altre somme spettanti alla banca secondo la disposizione dell'articolo precedente, salvo che il credito residuo risulti insufficientemente garantito.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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