Articolo 1880 del Codice Civile

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L' art. 1880 del Codice Civile è rubricato “Modalità del pagamento della rendita".

La rendita vitalizia costituita mediante contratto è dovuta al creditore in proporzione del numero dei giorni vissuti da colui sulla vita del quale è costituita.

Se però è stato convenuto di pagarla a rate anticipate, ciascuna rata si acquista dal giorno in cui è scaduta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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