Articolo 1881 del Codice Civile

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L' art. 1881 del Codice Civile è rubricato “Sequestro o pignoramento della rendita".

Quando la rendita vitalizia è costituita a titolo gratuito, si può disporre che essa non sia soggetta a pignoramento o a sequestro entro i limiti del bisogno alimentare del creditore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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