Articolo 1911 del Codice Civile

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L' art. 1911 del Codice Civile è rubricato “Coassicurazionea".

Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quota determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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