Articolo 1912 del Codice Civile

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L' art. 1912 del Codice Civile è rubricato “Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari".

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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