Articolo 1941 del Codice Civile

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L' art. 1941 del Codice Civile è rubricato “Limiti della fideiussione".

La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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