Articolo 1942 del Codice Civile

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L' art. 1942 del Codice Civile è rubricato “Estensione della fideiussione".

Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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