Articolo 1943 del Codice Civile

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L' art. 1943 del Codice Civile è rubricato “Obbligazione di prestare fideiussione".

Il debitore obbligato a dare un fideiussore deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare.

Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro, tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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