Articolo 1982 del Codice Civile

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L' art. 1982 del Codice Civile è rubricato “Riparto".

I creditori devono ripartire tra loro le somme ricavate in proporzione dei rispettivi crediti, salve le cause di prelazione. Il residuo spetta al debitore.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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